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31/07/2023 |
Licenza comunitaria
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Licenza comunitaria |
La licenza comunitaria è disciplinata dal Regolamento n. 1072/2009 e rappresenta il titolo autorizzativo che abilita le imprese comunitarie di autotrasporto in conto terzi ai trasporti di merce su strada nel territorio dell’Unione europea, attualmente formato da 28 Stati membri.
I trasporti ammessi sono quelli in destinazione, in transito, e tra Stati membri.
Essa consente inoltre anche l’effettuazione degli stessi trasporti da/verso i Paesi dell’area S.E.E., cioè la Norvegia, l’Islanda, Liechtenstein e Svizzera, nonchè il transito verso Paesi non UE.
L’originale della licenza comunitaria – che in Italia ha validità di 5 anni - viene rilasciato per le imprese di trasporto ubicate in Italia in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia di accesso alla professione di trasportatore, da parte del MIT e deve essere mantenuto presso la sede dell’impresa. Il trasportatore potrà ottenere (presso gli UMC) un numero di copie certificate conformi all’originale - corrispondente al numero di veicoli in disponibilità (proprietà, locazione, leasing) - le quali dovranno essere tenute a bordo dei veicoli. Tale autorizzazione consente, inoltre, i trasporti di cabotaggio stradale, definiti tali i trasporti con inizio e fine del viaggio all’interno di uno Stato membro, con le limitazioni indicate nel Regolamento 1072/2009.
Dal 21 maggio 2022 anche i veicoli 2,5-3,5 ton debbono avere la licenza comunitaria per effettuare trasporti tra Stati membri.
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Sportello
ANITA offre alle imprese aderenti, la propria assistenza e consulenza presso lo "sportello" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai trasporti di merci su strada in ambito internazionale.
In base alle vigenti disposizioni ministeriali, la Direzione generale trasporto stradale del MIT è competente in via esclusiva al rilascio delle autorizzazioni internazionali, sia in ambito UE (licenza comunitaria) che in ambito extracomunitario (autorizzazioni bilaterali e CEMT).
In particolare, le autorizzazioni bilaterali a viaggio riguardano i seguenti Paesi extracomunitari: Albania, Armenia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Iran, Israele, Kazakistan, Kosovo, Macedonia, Marocco, Montenegro, Moldavia, Russia, Serbia, Turchia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan, Svizzera "triangolari".
Le imprese che affidano all'Associazione l'incarico a trattare pratiche presso lo "sportello", dovranno utilizzare la modulistica già predisposta e reperibile sul sito, corredata delle "attestazioni di versamento" e degli allegati richiesti per il tipo di istanza.
Le autorizzazioni ritirate presso lo sportello ministeriale sono spedite tramite corriere che incarica l'impresa.
Disponibilità e Orari
Lo sportello è aperto al pubblico il Lunedì e Giovedì, dalle ore 9 alle ore 12
La nostra Associazione svolge tale attività esclusivamente per le imprese aderenti e non richiede alcun compenso aggiuntivo per tale attività.
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