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22/07/2022 |
Cabotaggio stradale
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Cabotaggio stradale |
I trasporti di cabotaggio stradale, sono quelli effettuati da vettore comunitario titolare di licenza comunitaria in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo.
Con il Regolamento 1072/2009, è stato stabilito che tali trasporti sono consentiti alle seguenti condizioni:
- deve essere successivo ad uno scarico di merce in traffico internazionale;
- possono essere effettuati al massimo 3 trasporti entro i 7 giorni successivi allo scarico di merce nel Paese;
- può essere effettuato un solo trasporto di cabotaggio in un Paese di transito, anche con veicolo che è entrato a vuoto;
- i trasporti debbono essere accompagnati dal documento di cabotaggio.
Il Regolamento, inoltre, assoggetta i trasporti di cabotaggio stradale al rispetto delle disposizioni nei seguenti settori:
a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali;
c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci;
d) durata della guida e del riposo;
e) IVA sui servizi di trasporto.
I trasporti di cabotaggio stradale sono inoltre possibili per i vettori dell’area S.E.E. - Norvegia, Islanda e Liechtenstein - negli Stati membri dell’UE e, viceversa, per i vettori comunitari nei Paesi di tale area.
A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento 1055/2020 tra un gruppo di trasporti di cabotaggio ed il successivo deve intercorrere un periodo di “raffreddamento” di 4 giorni dopo la fine dei 7 giorni, durante il quale non è consentito agli operatori di effettuare altre operazioni di cabotaggio nello stesso Stato membro. Anche i veicoli tra 2,5 e 3,5 ton possono fare cabotaggio, ma con le stesse regole che valgono per i veicoli oltre 3,5 t.
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Sportello
ANITA offre alle imprese aderenti, la propria assistenza e consulenza presso lo "sportello" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai trasporti di merci su strada in ambito internazionale.
In base alle vigenti disposizioni ministeriali, la Direzione generale trasporto stradale del MIT è competente in via esclusiva al rilascio delle autorizzazioni internazionali, sia in ambito UE (licenza comunitaria) che in ambito extracomunitario (autorizzazioni bilaterali e CEMT).
In particolare, le autorizzazioni bilaterali a viaggio riguardano i seguenti Paesi extracomunitari: Albania, Armenia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Iran, Israele, Kazakistan, Kosovo, Macedonia, Marocco, Montenegro, Moldavia, Russia, Serbia, Turchia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan, Svizzera "triangolari".
Le imprese che affidano all'Associazione l'incarico a trattare pratiche presso lo "sportello", dovranno utilizzare la modulistica già predisposta e reperibile sul sito, corredata delle "attestazioni di versamento" e degli allegati richiesti per il tipo di istanza.
Le autorizzazioni ritirate presso lo sportello ministeriale sono spedite tramite corriere che incarica l'impresa.
Disponibilità e Orari
Lo sportello è aperto al pubblico il Lunedì e Giovedì, dalle ore 9 alle ore 12
La nostra Associazione svolge tale attività esclusivamente per le imprese aderenti e non richiede alcun compenso aggiuntivo per tale attività.
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