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26/07/2023 |
Autorizzazioni bilaterali
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Autorizzazioni bilaterali |
Le autorizzazioni bilaterali vengono scambiate annualmente con Stati non-Ue con i quali l’Italia ha istituzionalizzato rapporti bilaterali in materia di trasporti di merci su strada. Tali autorizzazioni sono sempre valide per un singolo viaggio di andata e ritorno e possono essere utilizzate - a seconda dei casi oppure a seconda della tipologia - per trasporti in destinazione e transito. I criteri per l’ottenimento delle suddette autorizzazioni sono disciplinati dalle norme contenute nel Decreto 11 settembre 2015 del Ministero dei trasporti.
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26/07/2023 |
Autorizzazioni cemt
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Autorizzazioni cemt |
La Conferenza Europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.) è stata istituita nell’ottobre del 1953, ed attualmente conta 43 Paesi, 27 dei quali Paesi membri UE. La CEMT ha preso il nome di I.F.T. – International Forum Transport - in previsione di un possibile ampliamento delle adesioni di altri Paesi non europei. Ciascun Paese dispone di una quota di autorizzazioni che rilascia ai propri vettori secondo criteri nazionali. Tali autorizzazioni valgono per trasporti in destinazione, in transito e multilaterali. Questi ultimi debbono essere eseguiti secondo la regola dei “tre viaggi”, ossia il primo trasporto deve necessariamente partire a carico dal Paese di immatricolazione del veicolo e successivamente possono essere attivate 3 tratte multilaterali in diversi Paesi dell’area. Una volta che il veicolo torna nel Paese d’origine, può ripetere – secondo lo stesso schema – altre tratte multilaterali. I trasporti di cabotaggio stradale non possono in nessun caso essere eseguiti sulla base di una autorizzazione CEMT. Tali autorizzazioni – che devono accompagnare sempre il veicolo dal luogo di carico a quello di scarico - sono utilizzabili, a seconda del tipo, con veicoli Euro5 ed Euro6 e necessitano di certificati tecnici che attestano lo standard Euro del veicolo a cui si riferiscono, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza tecnica (revisione annuale). E’ consentito, nell’ambito delle disposizioni regolamentari, l’agganciamento misto tra elementi immatricolati in Stati diversi dell’area CEMT, a condizione che sul veicolo trattore insista una autorizzazione CEMT (convenzione di Annecy). Per le imprese italiane il rilascio delle autorizzazioni CEMT è disciplinato dal Decreto ministeriale 9 luglio 2013.
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31/07/2023 |
Licenza comunitaria
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Licenza comunitaria |
La licenza comunitaria è disciplinata dal Regolamento n. 1072/2009 e rappresenta il titolo autorizzativo che abilita le imprese comunitarie di autotrasporto in conto terzi ai trasporti di merce su strada nel territorio dell’Unione europea, attualmente formato da 28 Stati membri.
I trasporti ammessi sono quelli in destinazione, in transito, e tra Stati membri.
Essa consente inoltre anche l’effettuazione degli stessi trasporti da/verso i Paesi dell’area S.E.E., cioè la Norvegia, l’Islanda, Liechtenstein e Svizzera, nonchè il transito verso Paesi non UE.
L’originale della licenza comunitaria – che in Italia ha validità di 5 anni - viene rilasciato per le imprese di trasporto ubicate in Italia in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia di accesso alla professione di trasportatore, da parte del MIT e deve essere mantenuto presso la sede dell’impresa. Il trasportatore potrà ottenere (presso gli UMC) un numero di copie certificate conformi all’originale - corrispondente al numero di veicoli in disponibilità (proprietà, locazione, leasing) - le quali dovranno essere tenute a bordo dei veicoli. Tale autorizzazione consente, inoltre, i trasporti di cabotaggio stradale, definiti tali i trasporti con inizio e fine del viaggio all’interno di uno Stato membro, con le limitazioni indicate nel Regolamento 1072/2009.
Dal 21 maggio 2022 anche i veicoli 2,5-3,5 ton debbono avere la licenza comunitaria per effettuare trasporti tra Stati membri.
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22/07/2022 |
Cabotaggio stradale
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Cabotaggio stradale |
I trasporti di cabotaggio stradale, sono quelli effettuati da vettore comunitario titolare di licenza comunitaria in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo.
Con il Regolamento 1072/2009, è stato stabilito che tali trasporti sono consentiti alle seguenti condizioni:
- deve essere successivo ad uno scarico di merce in traffico internazionale;
- possono essere effettuati al massimo 3 trasporti entro i 7 giorni successivi allo scarico di merce nel Paese;
- può essere effettuato un solo trasporto di cabotaggio in un Paese di transito, anche con veicolo che è entrato a vuoto;
- i trasporti debbono essere accompagnati dal documento di cabotaggio.
Il Regolamento, inoltre, assoggetta i trasporti di cabotaggio stradale al rispetto delle disposizioni nei seguenti settori:
a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali;
c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci;
d) durata della guida e del riposo;
e) IVA sui servizi di trasporto.
I trasporti di cabotaggio stradale sono inoltre possibili per i vettori dell’area S.E.E. - Norvegia, Islanda e Liechtenstein - negli Stati membri dell’UE e, viceversa, per i vettori comunitari nei Paesi di tale area.
A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento 1055/2020 tra un gruppo di trasporti di cabotaggio ed il successivo deve intercorrere un periodo di “raffreddamento” di 4 giorni dopo la fine dei 7 giorni, durante il quale non è consentito agli operatori di effettuare altre operazioni di cabotaggio nello stesso Stato membro. Anche i veicoli tra 2,5 e 3,5 ton possono fare cabotaggio, ma con le stesse regole che valgono per i veicoli oltre 3,5 t.
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22/07/2022 |
Autorizzazioni paesi terzi
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Autorizzazioni paesi terzi |
Le autorizzazioni "Paesi terzi", consentono di effettuare trasporti tra l’Italia ed un Paese terzo e viceversa, senza obbligo di attraversamento del territorio del Paese d’origine del veicolo. Sulla base di accordi internazionali, esse erano state scambiate soltanto con pochi Paesi ed in numero limitato. Attualmente esistono autorizzazioni di tale tipo soltanto con la Turchia e la Svizzera. Tali trasporti sono possibili, in ogni caso, con le autorizzazioni del contingente multilaterale CEMT, di cui l’Italia dispone.
Le autorizzazioni triangolari, a differenza di quelle per "Paesi terzi", consentono di caricare/scaricare merce in uno dei due Paesi contraenti, diretta in un Paese terzo, a condizione che il veicolo riattraversi il suo Paese di immatricolazione. Attualmente, l’Italia non ha scambiato autorizzazioni di questo tipo.
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14/02/2012 |
Svizzera
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Svizzera |
I trasporti in transito, destinazione e tra Paesi UE e la Svizzera sono regolamentati dall’Accordo UE-Svizzera, entrato in vigore il 1° giugno 2002. Dal 1° gennaio 2005 tali trasporti sono assoggettati al regime della licenza comunitaria (Regolamento 1072/2009) e sono quindi liberalizzati i trasporti da/verso la Svizzera con partenza/destino da altri Paesi comunitari, fatta eccezione per i trasporti di cabotaggio in Svizzera, che restano preclusi ai vettori comunitari.
Il peso legale ammesso dalla Confederazione elvetica nei trasporti internazionali è di 40 tonn, limite di peso ammesso nei trasporti comunitari. La circolazione dei veicoli commerciali in territorio svizzero è soggetto alla TTPCP - tassa traffico pesante commisurata alle prestazioni – la cui entità è soggetta a revisione a cadenze prestabilite dallo stesso Accordo. Restano necessarie le autorizzazioni Paesi terzi (autorizzazioni triangolari impropriamente dette) solamente per trasporti dalla Svizzera verso Paesi terzi extracomunitari e viceversa.
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Sportello
ANITA offre alle imprese aderenti, la propria assistenza e consulenza presso lo "sportello" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai trasporti di merci su strada in ambito internazionale.
In base alle vigenti disposizioni ministeriali, la Direzione generale trasporto stradale del MIT è competente in via esclusiva al rilascio delle autorizzazioni internazionali, sia in ambito UE (licenza comunitaria) che in ambito extracomunitario (autorizzazioni bilaterali e CEMT).
In particolare, le autorizzazioni bilaterali a viaggio riguardano i seguenti Paesi extracomunitari: Albania, Armenia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Iran, Israele, Kazakistan, Kosovo, Macedonia, Marocco, Montenegro, Moldavia, Russia, Serbia, Turchia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan, Svizzera "triangolari".
Le imprese che affidano all'Associazione l'incarico a trattare pratiche presso lo "sportello", dovranno utilizzare la modulistica già predisposta e reperibile sul sito, corredata delle "attestazioni di versamento" e degli allegati richiesti per il tipo di istanza.
Le autorizzazioni ritirate presso lo sportello ministeriale sono spedite tramite corriere che incarica l'impresa.
Disponibilità e Orari
Lo sportello è aperto al pubblico il Lunedì e Giovedì, dalle ore 9 alle ore 12
La nostra Associazione svolge tale attività esclusivamente per le imprese aderenti e non richiede alcun compenso aggiuntivo per tale attività.
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