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Ue, ANITA in audizione: limitare cabotaggio e armonizzare condizioni
05/03/2012
Ue, ANITA in audizione: limitare cabotaggio e armonizzare condizioni

Il trasporto italiano va tutelato da qualsiasi forma di concorrenza sleale e la liberalizzazione del cabotaggio non può prescindere da un’armonizzazione europea dei costi di esercizio delle imprese.
Questa la posizione assunta da ANITA, nel corso dell’audizione pubblica organizzata dalla Commissione europea ai trasporti lo scorso 28 Febbraio a Bruxelles, per valutare la posizione delle associazioni europee sulle prospettive di un’ulteriore liberalizzazione del cabotaggio stradale con la modifica dell’attuale regolamento.

ANITA, unica associazione italiana ad aver partecipato all’audizione, ha sottolineato i risultati negativi causati dalla liberalizzazione del cabotaggio in Italia, con l’apertura alla Slovenia nel 2004 e successivamente agli altri Paesi neo comunitari, tra cui gli ultimi Romania e Bulgaria quest’anno.

Il cabotaggio stradale, trasporto effettuato in un Paese non di residenza del trasportatore, è diventato ormai una soluzione molto utilizzata in Italia dai vettori stranieri che possono praticare prezzi altamente concorrenziali.

La liberalizzazione dei trasporti intracomunitari in un quadro diversificato di costi di esercizio e regime fiscale nei vari Stati membri, ha creato situazioni di vero e proprio dumping tra operatori.Le differenze di natura salariale, fiscale, di esercizio, infatti, sono tali da porre i trasportatori dei Paesi neo comunitari, in condizioni di gran lunga più favorevoli rispetto ai nostri. Soltanto il costo del conducente italiano, ad esempio, è superiore del 132% rispetto ad un autista romeno, del 114,6% a quello di un’autista polacco, dell’82% rispetto ad un ungherese e del 40,3% rispetto ad uno sloveno.

La liberalizzazione del cabotaggio - come in qualunque altro settore - non può prescindere da normative armonizzate e vincolanti, altrimenti si creerebbero le basi per una concorrenza sleale e distorta.

Pertanto, la proposta di ANITA contenuta nel documento consegnato alla Direzione trasporti della Commissione europea è quella di mantenere l’attuale normativa di contingentamento del cabotaggio stradale (Regolamento 1071/2009), che prevede all’interno del paese di cabotaggio un massimo di tre trasporti in sette giorni a partire dallo scarico della merce in traffico internazionale, almeno fino a quando non saranno armonizzate le condizioni di mercato nei diversi Paesi dell’Unione europea.

© ANITA - Riproduzione riservata

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