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Costi minimi, parere dell’AGCM conferma l’illegittimità
04/04/2017
Costi minimi, parere dell’AGCM conferma l’illegittimità

Nel Bollettino Settimanale dell’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conosciuta anche come Autorità Antitrust, è stata pubblicata un’indicazione rivolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardante la pubblicazione dei costi minimi dell’autotrasporto.  

L’Antitrust, dopo una specifica richiesta da parte del Ministero dei Trasporti che manifestava l’intenzione di tornare a pubblicare i valori indicativi di riferimento dei costi minimi di esercizio, ha ribadito l’illegittimità di tali pubblicazioni su voci di costo specifiche “a prescindere che ciò faccia seguito ad una determinazione di un’amministrazione nazionale o di un organismo composto da rappresentanti degli operatori economici”.  

Lo stesso parere era già stato espresso in passato dall’Autorità, la quale sottolineava come i valori indicativi di riferimento fossero restrittivi della concorrenza, infatti, si legge nel Bollettino che “Tale pubblicazione rischia di condizionare la libera contrattazione tra le parti con conseguente tendenziale allineamento dei prezzi dei servizi di autotrasporto verso l’alto, peraltro senza che il MIT abbia ancora chiarito il legame tra le esigenze di sicurezza che si intenderebbero tutelare e la pubblicazione dettagliata di valori per ciascuna componente dei costi di esercizio”.  

Con il nuovo parere, stilato dopo l’incontro del 1° febbraio scorso, l’AGCM invita il Ministero a non pubblicare l’indicazione precisa dei valori indicativi di riferimento e suggerisce invece di correggerne radicalmente l’impostazione complessiva al fine di lasciare all’autonomia delle parti la fissazione delle condizioni economiche contrattuali.  

Nello specifico, al Ministero viene consigliato di aggregare il più possibile le voci di costo, in modo da pervenire a valori che possano essere combinati in più modi e che andrebbero comunque forniti sotto forma di forcelle, più ampie possibile, eliminasse del tutto ogni riferimento al “costo dell’organizzazione”.  

Infine, l’Autorità auspica che il MIT, nell’esercizio delle proprie prerogative volte alla tutela di obiettivi di interesse pubblico come la sicurezza stradale, svolga tali funzioni individuando modalità idonee ad incidere il meno possibile sul corretto funzionamento delle dinamiche concorrenziali e di mercato.


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