Il Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM 8 marzo 2020, che individua le aree sottoposte a particolari restrizioni, dettando nuove misure per il contenimento del contagio.
Il nuovo DPCM (che sostituisce i precedenti) ha individuato le “aree di contenimento rafforzato”, che comprendono l’intera Regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, Padova, Treviso e Venezia in Veneto.
Per tali aree sono previste specifiche disposizioni di contenimento elencate nell’art. 1, mentre per tutto il territorio nazionale valgono le disposizioni elencate agli articoli 2 e 3, che hanno efficacia fino al 3 aprile 2020.
L’ordinanza n. 646 dell’8 marzo del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile, unitamente ai comunicati stampa dei Ministeri dei Trasporti, dell’Interno e degli Esteri, hanno formalmente confermato che le attività di trasporto e circolazione delle merci, le attività di impresa e quindi le attività produttive, continuano senza blocchi nelle aree di contenimento rafforzato e su tutto il territorio nazionale. Sono inoltre consentiti su tutto il territorio nazionale gli spostamenti delle persone fisiche, motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute sulla base di un’autodichiarazione che l’interessato potrà fornire anche seduta stante attraverso la compilazione del modulo in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e delle Forze pubbliche, la cui veridicità potrà essere verificata ex-post.
Anche le Regioni che hanno assunto in autonomia ordinanze difformi dalle indicazioni nazionali, prevedendo un periodo di quarantena indiscriminato per tutti coloro che fanno rientro dalle zone di contenimento rafforzato, devono attenersi alle indicazioni stabilite a livello nazionale.
Il nuovo DPCM, avendo di fatto eliminato le “zone rosse” e fissato specifiche disposizioni per le aree di contenimento rafforzato (cfr. art. 1), ha circoscritto l’obbligo di segnalazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ai soli soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Cina, ecc.).
Misure nelle aree di contenimento rafforzato
- la raccomandazione per i datori di lavoro - pubblici e privati - di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie
- la sospensione fino al 3 aprile di tutte le manifestazioni organizzate, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche
- la sospensione di scuole ed università fino al 3 aprile
- sono consentite le attività di ristorazione e bar solo dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo di garantire la possibilità della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- sono consentite le attività commerciali a condizione di evitare assembramenti di persone e di rispettare la distanza di un metro
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).
Misure in tutto il territorio nazionale
- sospensione di congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, manifestazioni, eventi e spettacoli cinematografici e teatrali, di musei e luoghi di cultura
- è consentita l’attività di ristorazione con obbligo di garantire la possibilità della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- sospensione di scuole e università fino al 15 marzo
- l'applicazione della modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche senza specifici accordi aziendali, con l'invito a preferire questo tipo di modalità ove possibile per ridurre ulteriormente gli spostamenti
- qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus o sottoposti alla misura della quarantena. I trasgressori saranno puniti con sanzioni pecuniarie e fino a 3 mesi di reclusione
- si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie.
Misure di prevenzione igienico –sanitarie
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- evitare abbracci e strette di mano
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate