Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le
proprie FAQ in materia di emergenza da Covid-19.
Evidenziamo che gli aggiornamenti riguardano la
possibilità o meno, per i datori di lavoro, di
posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sintesi, il Ministero ha affermato che:
· il mancato
aggiornamento non preclude la continuazione dell’attività (come previsto nel Protocollo) e viene rinviato alla fine della fase emergenziale;
· la formazione da svolgere
ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro) non può essere posticipata, salvo restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti;
· le modalità di erogazione della
formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare
formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
· la formazione a distanza si può svolgere nella modalità della videoconferenza con modalità sincrona.
In conclusione, si deve ritenere superato il divieto di formazione in presenza a condizione che vengano rispettate le condizioni di sicurezza indicate nel Protocollo.