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Fatturazione elettronica per cessioni di carburante: slitta l'obbligo per rifornimenti da impianti stradali di distribuzione e l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti
03/07/2018
Fatturazione elettronica per cessioni di carburante: slitta l'obbligo per rifornimenti da impianti stradali di distribuzione e l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge che ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di e-fattura per le cessioni di carburante, ma solo per i rifornimenti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Rimane dunque l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 per tutte cessioni di carburante c.d. "extrarete", quindi anche per gli acquisti di gasolio mediante rifornimento di distributori interni di carburante da parte delle compagnie petrolifere. Resta inoltre operativo da tale ultima data l'obbligo di pagamento delle spese per carburante per autotrazione mediante strumenti tracciabili (carte di credito, carte di debito, bonifici, etc.).

Da ultimo, con circolare del 2 luglio scorso, l'Agenzia delle Entrate, in risposta a richieste di chiarimento sulla fatturazione elettronica a seguito della proroga di qualche giorno fa, ha fornito ulteriori chiarimenti, con specifico riguardo alle cessioni di carburanti (ambito di applicazione soggettivo, termini di trasmissione dell'e-fattura allo SdI dell'Agenzia, modalità di inoltro di una fattura scartata) ma anche in merito al settore degli appalti e agli obblighi di registrazione e conservazione delle fatture elettroniche.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle circolari ANITA nn. 7.705 e 7.706.